Art. 1
In vigore dal 1 ago 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 362 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, concernente il decentramento dei servizi del Ministero del tesoro;
Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
L'ultimo comma dell'art. 362 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, è sostituito dai seguenti:
"Gli uffici provinciali del Tesoro provvedono direttamente ad eseguire, nei ruoli per le spese fisse, le variazioni in dipendenza:
1) di ritenute di natura non fiscale, consentite da apposite disposizioni legislative, in base a comunicazioni del capo dell'ufficio competente;
2) dell'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia, in base a comunicazioni dei relativi atti concessivi emanati dalle competenti Amministrazioni;
3) di promozioni, di aumenti periodici di stipendio per anzianità e di aumenti anticipati di stipendio, in base a comunicazione dei relativi atti concessivi.
Tutte le comunicazioni indicate nel comma precedente sono trasmesse anche alla Corte dei conti.
Le comunicazioni di cui al punto 1) debbono contenere l'attestazione che non vengono superati i limiti di cedibilità degli stipendi, salari e pensioni o gli altri particolari stabiliti dalle disposizioni vigenti. Gli uffici provinciali del Tesoro non danno corso alla variazione, informandone l'ufficio richiedente, qualora accertino il superamento dei detti limiti, in base agli atti in proprio possesso";
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 giugno 1961
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 12. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-05;558#art-1