Art. 1

In vigore dal 13 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1950, n. 347, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 21 maggio 1950, con il quale fu costituito per la durata di anni dieci il "Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro del Polesine", con sede in Rovigo, e ne fu approvato il relativo statuto; Visto il verbale di assemblea straordinaria dei delegati dell'Ente, tenutasi il 28 marzo 1960, con il quale è stata deliberata la proroga della durata del Consorzio fino al 24 aprile 1970; Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera b) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 14 dicembre 1947, n. 1577; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici; Decreta: La durata del "Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro del Polesine", con sede in Rovigo, è prorogata fino al 24 aprile 1970 (millenovecentosettanta). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 giugno 1961 GRONCHI SULLO - ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 139, foglio n. 74. - VILLA
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