Art. 1
In vigore dal 13 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;
Visto il decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 1049, con il quale fu costituito il "Consorzio tra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Modena", con sede in Modena, e ne fu approvato il relativo statuto;
Visti i successivi decreti del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1951, n. 260, e 23 settembre 1955, n. 1468, contenenti modificazioni dello statuto stesso;
Visto il verbale di assemblea straordinaria dei delegati dell'Ente, tenutasi il 6 maggio 1960, con il quale è stata deliberata la modifica dell'art. 7 dello statuto consortile;
Vista l'istanza, con la quale l'Ente citato chiede la approvazione della modifica suddetta;
Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera b) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
Sono approvate le modifiche del primo e secondo comma dell'art. 7 dello statuto del "Consorzio tra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Modena", con sede in Modena, deliberate dall'assemblea dei delegati nella seduta del 6 maggio 1960, il cui testo risulta del seguente tenore:
Art. 7, primo e secondo comma. - "Ciascuna Cooperativa ammessa è tenuta a sottoscrivere una quota pari a L. 200 (duecento) per ogni mille lire del proprio capitale sociale, nonché L. 200 (duecento) per ogni socio.
In ogni caso, e indipendentemente dal calcolo suddetto, la quota non potrà mai essere inferiore a L. 50.000 (cinquantamila)".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 giugno 1961
GRONCHI
SULLO - ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 139, foglio n. 72. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-06-03;824#art-1