Regolamento di esecuzione della legge 4 marzo 1958, n. 261›§ II
Art. 36
In vigore dal 12 ago 1961
Le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'assemblea dei soci sono fatte dal presidente del Consiglio di amministrazione in seguito a deliberazione del Consiglio stesso, mediante avvisi individuali contenenti l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello destinato alla riunione.
L'avviso di convocazione è affisso nell'albo del Patronato quindici giorni prima della data di convocazione, con l'ordine del giorno della seduta.
Negli avvisi è indicata la data della eventuale seconda convocazione.
Per la validità delle riunioni dell'assemblea dei soci in prima convocazione si richiede la presenza della maggioranza dei soci in seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei soci intervenuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-16;636#art-rde-36