Art. 1
In vigore dal 3 ott 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 471, che delega il Governo ad entrare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 agosto 1959 per gli impiegati addetti alle industrie edilizia ed affini;
Visto, per la provincia di Caserta, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, concernente la costituzione ed il funzionamento della Commissione Paritetica di Conciliazione, stipulato tra la sezione Provinciale del Costruttori Edili dell'Unione degli Industriali e il Sindacato Provinciale della Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno, il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Costruzioni e Affini, il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini;
Visto, per la provincia di Napoli, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, concernente la costituzione ed il funzionamento della Commissione Paritetica di Conciliazione, stipulato tra l'Associazione Provinciale Costruttori Edili e il Sindacato provinciale della Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno, il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Costruzioni e Affini, il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Caserta, in data 11 gennaio 1960, n. 1 della provincia di Napoli, in data 5 febbraio 1960, degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività edili ed affini per le quali sono stati stipulati gli accordi collettivi integrativi 2 ottobre 1959, concernenti la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Paritetiche di Conciliazione delle province di Caserta e di Napoli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Caserta e Napoli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 maggio 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 157. - VILLA
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-09;927#art-1