Art. 1
In vigore dal 14 nov 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini;
Visto, per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo integrativo 10 ottobre 1959, e relativa tabella, stipulato tra il Gruppo Edili dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Gorizia, il Gruppo Edile dell'Associazione degli Industriali di Monfalcone e la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L., l'Unione italiana del Lavoro; al quale ha aderito la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Visti, per la provincia di Padova:
- il contratto collettivo integrativo 25 settembre 1959, stipulato tra il Collegio dei Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali e l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L., la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Edili dell'Unione del Lavoro - C.I.S.Na.L.;
- l'accordo collettivo 11 dicembre 1947, e relativo Statuto, per la istituzione della Scuola Professionale Edile, stipulato tra la Sezione Edili dell'Associazione degli Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L.;
- l'accordo collettivo 11 maggio 1948, e relativo Statuto, per la istituzione delle Cassa Edile Provinciale, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 11 dicembre 1947; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L.
Visto, per le province di Belluno, Gorizia, Padova, Rovigo Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza, il contratto collettivo integrativo 13 agosto 1953, stipulato tra il Collegio Costruttori Edili delle Tre Venezie e il Comitato Regionale della F.I.L.L.E.A., il Comitato Regionale - S.I.L.A.F., il Comitato Regionale - F.I.L.D.E., il Comitato Regionale - F.E.N.E.A.;
Visto, per la provincia di Rovigo, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra, l'Associazione Provinciale Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, la, Unione italiana del Lavoro, la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L.; e, in pari data, tra l'Associazione Industriali e la Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L.;
Visti per la provincia di Udine:
- l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra il Gruppo Industrie Costruzioni Edilizie dell'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, il Libero Sindacato Lavoratori Edili, l'Unione italiana Lavoratori, la Federazione Friulana Cooperative Mutue;
- lo Statuto della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza ed il Regolamento del Cantiere Scuola per la istruzione e la qualificazione degli operai edili, allegati al predetto accordo 1 ottobre 1959;
Visti per la provincia di Venezia:
- l'accordo collettivo integrativo 28 novembre 1957, stipulato tra l'Associazione Provinciale Costruttori Edili ed Affini e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - Fe.N.E.A., il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.C.A., il Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Affini - F.I.L.L.E.A., l'Unione Provinciale della Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini - C.I.S.Na.L.;
- il contratto collettivo - integrativo 27 settembre 1951, allegato al predetto accordo 28 novembre 1957.
Visto, per la provincia di Verona, il contratto collettivo integrativo 26 settembre 1959, stipulato tra il Collegio dei Costruttori Edili e il Sindacato Provinciale F.I.L.L.E.A., il Sindacato Provinciale F.I.L.C.A., il Sindacato Provinciale - Fe.N.E.A.; al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia ed affini C.I.S.Na.L.;
Visto, per la provincia, di Vicenza, l'accordo collettivo integrativo, 12 dicembre 1957, stipulato tra il Sindacato Costruttori Edili dell'Associazione Industriali e il Sindacato Provinciale - Fe.N.E.A., il Sindacato Provinciale - F.I.L.C.A., il Sindacato Provinciale - F.I.L.L.E.A.;
Visto, per la provincia di Belluno, l'accordo collettivo integrativo 23 settembre 1957, stipulate tra l'Associazione Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della, provincia di Gorizia, in data 9 luglio 1960, n. 1 della provincia di Padova, in data 12 ottobre 1960, n. 111 degli accordi e contratti collettivi nazionali, in data 23 ottobre 1960, n. 4 della provincia di Rovigo, in data 11 luglio 1960, n. 1 e n. 19 della provincia di Udine, in data 23 aprile 1960 e 13 dicembre 1960, n. 7 della provincia di Venezia, in data 5 settembre 1960, n. 1 della provincia di Verona, in data 26 febbraio 1960, n. 4 della provincia di Vicenza, in data 30 aprile 1960, n. 7 della provincia di Belluno, in data 13 giugno 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro, costituiti per le attività edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai - per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959;
- per la provincia di Padova, il contratto collettive integrativo 25 settembre 1959; l'accordo collettive 11 dicembre 1947, relativo alla istituzione della Scuola Professionale Edile per gli operai: l'accordo collettivo 11 maggio 1948 per la istituzione della Cassa Edile Provinciale;
- per le province di Belluno, Gorizia, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, e Vicenza, il contratto collettivo integrativo 13 agosto 1953 - per la Provincia di Rovigo, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959;
- per la provincia di Udine, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, concernente il funzionamento della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, nonché gli allegati relativi allo Statuto di tale Cassa ed al Regolamento del Cantiere Scuola per la istruzione e la qualificazione degli operai edili;
- per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo integrativo 23 novembre 1957 ed il contratto collettivo integrativo 27 settembre 1951;
- per la provincia di Verona, l'accordo collettivo integrativo 26 settembre 1959;
- per la provincia di Vicenza, l'accordo collettivo integrativo 12 dicembre 1957;
- per la provincia di Belluno, l'accordo collettivo integrativo 25 settembre 1957;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sorto inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Belluno, Gorizia, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 maggio 1961.
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 158. - VILLA
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 13-21 dicembre 1972, n. 185 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1972, n. 334)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 902, per la parte in cui rende obbligatorie erga omnes le clausole 8 e 9 del contratto collettivo integrativo di lavoro 25 settembre 1959 per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della Provincia di Padova, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione dell'art. 76 della Costituzione".
- La Corte Costituzionale con sentenza 7-12 novembre 1974, n. 258(in G.U. 1a s.s. 13/11/1974, n. 296) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n.902 (Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Belluno, Gorizia, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza), nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 7 del contratto collettivo di lavoro 25 settembre 1959 per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Padova".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-09;902#art-1