Art. 1
In vigore dal 16 lug 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini;
Visto, per la provincia di Ancona, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Ancona ed il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A., il Sindacato Provinciale Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C. A., il Sindacato Provinciale Edili ed Affini - Fe.N.E.A.L.;
Visti, per la provincia di Ascoli Piceno:
- il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra la Sezione Provinciale Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Ascoli Piceno e la Federazione Provinciale Lavoratori Edili Legno ed Affini - F.I.L.L.E.A., la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini;
- lo statuto 30 settembre 1959, relativo alla costituzione dell'Ente Scuola per la Formazione Professionale delle Maestranze Edili ed Affini, allegato al contratto che precede;
Visto, per la provincia di Macerata, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra la Sezione Provinciale Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Macerata e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini F.I.L.L. E. A., l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Unione Provinciale del Lavoro - U.I.L. - al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - F.I.S.N.A.L.
Visto, per la provincia di Pesaro, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra il Collegio dei Costruttori della Provincia di Pesaro-Urbino e la Federedili Provinciale, il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A., la Federazione Provinciale Edili ed Affini - U.I.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Ancona, in data 14 aprile 1960, n. 1 della provincia di Ascoli Piceno, in data 12 maggio 1960, n. 3 della provincia di Macerata, in data 3 giugno 1960, n. 1 della provincia di Pesaro, in data 1 luglio 1960, degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro, costituiti per le attività edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai:
- per la provincia di Ancona, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959;
- per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959 e relativo statuto 30 settembre 1959, per la costituzione dell'Ente Scuola per la Formazione Professionale delle Maestranze Edili ed Affini;
- per la provincia di Macerata, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959;
- per la provincia di Pesaro, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Ancona; Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 maggio 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 38. - DI PRETORO
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno-8 luglio 1967, n. 99 (in G.U. 1a s.s. 17/7/1967, n. 177) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 868, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 10 del contratto collettivo 30 settembre 1959, per i dipendenti dalle imprese delle industrie edilizie ed affini della provincia di Ascoli Piceno".
- La Corte Costituzionale con sentenza 27 febbraio-17 marzo 1969, n. 33 (in G.U. 1a s.s. 26/3/1969, n. 78) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 868, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 12 del contratto collettivo 1 ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia e affini della provincia di Macerata".
- La Corte costituzionale con sentenza 24 giugno-9 luglio 1970, n. 126 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 868, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 8, secondo comma, del contratto collettivo 1 ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia e affini della provincia di Macerata; dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del medesimo decreto presidenziale, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 10, secondo comma, del medesimo contratto collettivo 1 ottobre 1959".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-09;868#art-1