Art. 1

In vigore dal 17 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini; Visto, per la provincia di Frosinone, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra la Unione Industriali, Sezione Costruttori Edili, e la Unione Sindacale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale del Lavoro - U.I.L.; Visto, per la provincia di Latina, il contratto collettivo integrativo 18 novembre 1955, stipulato tra la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.-; Visti, per la provincia di Roma: - il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Costruttori Edili e il Sindacato Provinciale Edili - F.I.L.L.E.A. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili - F.I.L.C.A. -, il Sindacato Provinciale Edili ed Affini - Fe.N.E.A.L. -; al quale ha aderito, il Sindacato Provinciale Edili ed Affini - C.I.S.N.A.L. -; - lo statuto 30 settembre 1959, relativo alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Roma e provincia, l'accordo collettivo 23 novembre 1953, aggiuntivo al contratto integrativo provinciale 30 settembre 1953, allegati al suddetto contratto 30 settembre 1959; Visto, per la provincia di Viterbo, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra la Associazione Industriali, Sezione Costruttori Edili, e il Sindacato Provinciale - F.I.L.C.A. -, il Sindacato Provinciale - F.I.L.L.E.A. -, il Sindacato Provinciale - Fe.N.E.A.L. -; al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia ed Affini - C.I.S.N.A.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 1 della provincia di Frosinone, in data 10 febbraio 1960, n. 1 della provincia di Latina, in data 23 dicembre 1959, n. 2 e n. 11 della provincia di Roma, in data 4 febbraio 1960 e 14 gennaio 1961, n. 1 della provincia di Viterbo, in data 31 dicembre 1959, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico I rapporti di lavoro, costituiti per le attività edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai: - per la provincia di Frosinone, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959; - per la provincia di Latina, il contratto collettivo integrativo 18 novembre 1955; - per la provincia di Roma, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, lo statuto 30 settembre 1959, relativo alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, l'accordo 23 novembre 1953, aggiuntivo al contratto integrativo provinciale 30 settembre 1953; - per la provincia di Viterbo, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli atti anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Frosinone, Latina, Roma e Viterbo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 maggio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 10. - DI PRETORO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-09;867#art-1

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