Art. 1
In vigore dal 29 mag 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti addetti alle industrie edilizia ed affini;
Visto, per la provincia di Catanzaro, il contratto collettivo integrativo di lavoro 26 settembre 1959, stipulato tra il Gruppo Provinciale Costruttori Edili e il Sindacato Provinciale della Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno, il Sindacati Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini, il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini;
Visti, per la provincia di Cosenza:
il contratto collettivo integrativo di lavoro 1 ottobre 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale dei Costruttori Edili ed Affini e il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini, il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili Legno ed Affini (F.I.L.L.E.A), il Sindacato Provinciale Edili ed Affini (F.E.N.E.A.);
l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, e relativo Statuto, concernente la costituzione della Cassa Edile Cosentina, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo 1 ottobre 1959;
Visti, per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo integrativo di lavoro 1 ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali - Sezione Costruttori - ed il Sindacato Provinciale dei Lavoratori Edili ed Affini (F.I.L.L.E.A.), il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia (F.I.L.C.A.). il Sindacato Provinciale Lavoratori della Edilizia (F.E.N.E.A.);
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Catanzaro, in data 1 febbraio 1960, n. 1 e n. 5 dello provincia di Cosenza, in data 18 febbraio 1960 e 7 dicembre 1960, n. 1 della provincia di Reggio Calabria, in data 25 gennaio 1960, degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro, costituiti per le attività edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai:
per la provincia di Catanzaro, il contratto collettivo integrativo 26 settembre 1959;
per la provincia di Cosenza, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959 e l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, concernente la costituzione della Cassa Edile Cosentina;
per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.
Il predetto decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 maggio 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 19. - DI PRETORO
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 23 maggio 1966, n. 48 (in G.U. 1a s.s. 28/05/1966, n. 131) ha dichiarato "'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 866, contenente norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'accantonamento presso la Cassa edile di Reggio Calabria delle percentuali dovute per ferie, gratifica natalizia e festivita', previsto dall'art. 11, ultima parte, del contratto collettivo per la provincia di Reggio Calabria 1 ottobre 1959, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-09;866#art-1