Art. 1

In vigore dal 29 nov 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visti la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini; Visto, per la provincia di Avellino, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra la l'Unione Irpina Industriali, l'Associazione dei Costruttori Edili della Provincia e la Federazione Provinciale italiana Lavoratori del Legno, della Edilizia e Industrie Affini (F.I.L.L.E.A.), la Federazione Provinciale italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (F.I.L.C.A.), la Federazione Provinciale Edili ed affini (Fe.N.E.A.); Visto, per la provincia di Benevento, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1950, stipulato tra la Sezione Costruttori Edili dell'Unione Industriali della provincia di Benevento e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (F.I.L.E.A.), il Sindacato Provinciale Lavoratori Costruzioni ed Affini (F.I.L.C.A.), la Camera Sindacale Provinciale (U.I.L.); Visto, per la provincia di Caserta, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra la Sezione Provinciale Costruttori Edili e il Sindacato Provinciale della Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno, il Sindacato Provinciale della Federazione italiana lavoratori Costruzioni e Affini, il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini; al quale ha aderito la Federazione Provinciale Lavoratori dell'Edilizia ed Affini (C.I.S.N.A.L.); Visti, per la provincia di Caserta: l'atto costitutivo 26 maggio 1953, e relativo statuto, del Centro per la Formazione delle Maestranze Edili ed Affini; l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, relativo alla costituzione ed al funzionamento della Commissione paritetica di conciliazione: allegati al suddetto contratto integrativo 2 ottobre 1959; Visto, per la provincia di Napoli, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra la Associazione Costruttori Edili e il Sindacato Provinciale della Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno, il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Costruzioni e Affini, il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini; Visto, per la provincia di Napoli, l'accordo collettivo 21 ottobre 1959, relativo alla costituzione ed al funzionamento della Commissione paritetica di conciliazione, allegato al predetto contratto 2 ottobre 1959; Visto, per la provincia di Napoli, l'atto 2 ottobre 1959 per l'approvazione dello statuto della Cassa Edile, e relativo allegato, sottoscritto dalle medesime parti di cui al predetto contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959; Visto, per la provincia di Salerno, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Costruttori e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Industrie Affini (F.I.L.L.E.A.), la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini (F.I.L.C.A.), la Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno (Fe.N.E.A.L.); Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Avellino, in data 2 aprile 1960, n. 4 della provincia di Benevento, in data 7 novembre 1960, n. 1 della provincia di Caserta, in data 11 gennaio 1960, n. 1 e n. 30 della provincia di Napoli, in data 5 febbraio 1960 e 3 novembre 1960, n. 8 della provincia di Salerno, in data 7 novembre 1960, degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico I rapporti di lavoro, costituiti per le attività edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai: - per la provincia di Avellino, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959; - per la provincia di Benevento, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959; - per la provincia di Caserta, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959; l'atto costitutivo 26 maggio 1953, e relativo statuto, del Centro per la Formazione delle Maestranze Edili ed Affini, l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, per la costituzione ed il funzionamento della Commissione paritetica di conciliazione, allegati al suddetto contratto integrativo 2 ottobre 1959; - per provincia di Napoli, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959; l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, per la costituzione ed il funzionamento della Commissione paritetica di conciliazione, allegato al predetto contratto 2 ottobre 1959; l'atto 2 ottobre 1959 per l'approvazione dello Statuto della Cassa Edile, e relativo allegato; - per la provincia di Salerno, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 maggio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 40 - DI PRETORO

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 13 luglio 1963, n. 129 (in G.U. 1a s.s. 20/07/1963 n. 194) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui rende obbligatorio l'art. 6 del contratto collettivo integrativo per la Provincia di Salerno, in relazione all'art. 76 della Costituzione."
  • La Corte Costituzionale, con sentenza 23 ottobre-12 novembre 1964, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 14/11/1964 n. 282) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui dichiara obbligatorie erga omnes la clausola 7 dell'accordo di lavoro del 2 ottobre 1959 per la Provincia di Napoli, nonche' la clausola 5, per la parte in cui dispone il versamento dei contributi alla Cassa edile, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione."
  • La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 26 novembre 1964, n. 97 (in G.U. 1a s.s. 28/11/1964 n. 295) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per la parte in cui dichiara obbligatorie erga omnes le clausole 5 (per la parte in cui dispone il versamento dei contributi alla Cassa edile) e 7 dell'accordo di lavoro del 2 ottobre 1959 per la Provincia di Napoli, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-09;865#art-1

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