Art. 1
In vigore dal 15 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 27 novembre 1957, per i lavoratori dell'alimentazione dolciaria;
Visto, per la provincia di Teramo, il contratto collettivo 25 giugno 1959, e relative tabelle, per gli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore della liquirizia, stipulato tra l'Unione Industriali e l'Organizzazione Sindacale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Organizzazione Sindacale della U.I.L., l'Organizzazione Sindacale della C.I.S.N.A.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Teramo, in data 27 febbraio 1960, del contratto collettivo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Teramo il contratto collettivo 25 giugno 1959 relativo agli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore della liquirizia, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici della liquirizia della provincia di Teramo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 maggio 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 96 - DI PRETORIO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-09;848#art-1