Art. 1

In vigore dal 15 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 29 maggio 1958, per gli addetti all'industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi (escluse la ricerca, la estrazione, ecc., delle rocce asfaltiche e bituminose), stipulato tra l'Associazione Nazionale dell'industria Chimica, le Società: Condor - Società, per l'Industria Petrolifera e Chimica, Petrolcaltex s.p.a., S.A.R.P.O.M. s.p.a. - Raffineria Padana Olii Minerali, Rasiom - Raffineria Siciliana Olii Minerali s.p.a., Stanic - Industria Petrolifera s.p.a., assistite dall'Unione Petrolifera, ed il Sindacato italiano Lavoratori del Petrolio - C.G.I.L. -, il Sindacato Petrolieri e Metanieri - C.I.S.L. -, l'Unione italiana Lavoratori Petrolieri e Metanieri - U.I.L. -, la Camera Confederale del Lavoro di Trieste, il Sindacato Nazionale Lavoratori Petrolieri e Metanieri - C.I.S.N.A.L. -; Visto il protocollo 29 maggio 1958, aggiuntivo al predetto contratto collettivo nazionale, relativo all'indennità di presenza (per le aziende aschimici) ai dipendenti aventi la qualifica di operai, stipulato tra l'Associazione Nazionale dell'industria Chimica ed il Sindacato italiano Lavoratori del Petrolio - C.G.I.L. -, il Sindacato Petrolieri e Metanieri - C.I.S.L. -, l'Unione italiana Lavoratori Petrolieri e Metanieri - U.I.L. -, la Camera Confederale del Lavoro di Trieste, il Sindacato Nazionale Lavoratori Petrolieri e Metanieri - C.I.S.N.A.L. -; Visto l'accordo collettivo 29 maggio 1958 e relative tabelle, relativo ai minimi di retribuzione per gli operai, intermedi ed impiegati addetti all'industria di ricerca, estrazione, raffinazione, lavorazione o distribuzione di prodotti petroliferi, stipulato fra le medesime parti di cui al contratto collettivo nazionale innanzi citato; Visto l'accordo collettivo 20 maggio 1958, relativo all'applicazione presso le aziende del terzo gruppo aschimici del contratto collettivo nazionale innanzi citato, stipulato tra l'Associazione Nazionale dell'industria Chimica ed il Sindacato italiano Lavoratori del Petrolio - C.G.I.L. -, il Sindacato Petrolieri e Metanieri - C.I.S.L. -, l'Unione italiana Lavoratori Petrolieri e Metanieri - U.I.L. la Camera Confederale del Lavoro di Trieste, il Sindacato Nazionale Lavoratori Petrolieri e Metanieri - C.I.S.N.A.L. -; Visto l'accordo collettivo 29 ottobre 1945, relativo ai trattamento economico per i lavoratori del settore petrolifero, richiamato del predetto accordo 29 maggio 1958 ed allo stesso allegato; Visto l'accordo collettivo 29 maggio 1958, per la disciplina dell'indennità di licenziamento agli operai, in deroga al contratto collettivo nazionale 29 maggio 1958, stipulato tra l'Associazione Nazionale della Industria Chimica, le società; Petrolcaltex soc. p.a., S.A.R.P.O.M. s.p.a. - Raffineria Padana Olii Minerali, assistite dall'Unione Petrolifera, ed il Sindacato italiano Lavoratori de Petrolio - C.G.I.L. -, il Sindacato Petrolieri e Metanieri - C.I.S.L. -. L'Unione italiana Lavoratori Petrolieri e Metanieri - U.I.L -. la Camera Confederale del Lavoro di Trieste, il Sindacato Nazionale lavoratori Petrolieri e Metanieri - C.I.S.N.A.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 112 del 26 ottobre 1960, dei contratti ed accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, in data 29 maggio 1958, il contratto collettivo nazionale, il protocollo aggiuntivo e gli accordi collettivi per gli addetti all'industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi (escluse la ricerca, l'estrazione, ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose), nonché l'accordo collettivo relativo alla applicazione presso le aziende del terzo gruppo aschimici del predetto contratto collettivo nazionale, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli atti anzidetti, annessi al presente decreto, ed alle clausole, richiamate da quest'ultimo accordo ed allo stesso allegate, dell'accordo collettivo 29 ottobre 1948, indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la ricerca, la estrazione, la raffinazione, la lavorazione o la, distribuzione dei prodotti petroliferi (escluse la ricerca, la estrazione, la raffinazione, la lavorazione delle rocce asfaltiche e bituminose). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana, È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 maggio 1961 GRONCHI - FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 41. - DI PRETORO
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