Art. 1
In vigore dal 15 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 29 marzo 1952 per gli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di tappeti, stuoie e zerbini di cocco ed articoli affini, stipulato tra la Federazione italiana Industrie Varie, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Impiegati ed Operai Tessili, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana dei Lavoratori Tessili, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro - Tessili; al quale ha aderito, in data 15 luglio 1960, la Federazione Nazionale Lavoratori Tessili ed Affini;
Visto l'accordo 27 giugno 1955, e relative tabelle, per il conglobamento e per il riassetto zonale nei riguardi dell'industria dei tappeti, stuoie e zerbini di cocco ed articoli affini, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana, con l'intervento della Associazione Nazionale Fabbricanti Tappeti di Cocco, e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, con l'intervento della Federazione italiana Lavoratori Tessili, l'Unione italiana del Lavoro, con l'intervento dell'Unione italiana Lavoratori Tessili: al quale ha aderito, in data 21 giugno 1956, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 118, del 21 novembre 1960 del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale 29 marzo 1952, relativo agli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di tappeti, stuoie e zerbini di cocco ed articoli affini, nonché l'accordo 27 giugno 1955 per il conglobamento e per il riassetto zonale nei riguardi dell'industria concernente le attività suddette, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di tappeti, stuoie e zerbini di cocco ed articoli affini.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 maggio 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 15. - DI PRETORO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-09;846#art-1