Art. 1
In vigore dal 10 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 20 aprile 1951 per il personale degli Enti di bonifica, irrigazione, idraulici di scolo, di miglioramento fondiario e loro raggruppamenti, stipulato tra il Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica, di Irrigazione e di Miglioramento Fondiario e il Sindacato italiano Lavoratori Bonifica Irrigazione, il Sindacato Lavoratori Consorzi Bonifica, Irrigazione e Miglioramento Fondiario, il Sindacato Dipendenti Consorzi Bonifica e Irrigazione;
Visto l'accordo 15 giugno 1954, relativo all'aumento salariale del 10%, stipulato tra il Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica di Irrigazione e di Miglioramento Fondiario e il Sindacato italiano Lavoratori Bonifica Irrigazione, il Sindacato Lavoratori Consorzi Bonifica, il Sindacato Dipendenti Consorzi Bonifica;
Visto l'accordo 2 dicembre 1954, modificativo del suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro 20 aprile 1951, stipulato tra il Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica di Irrigazione e di Miglioramento Fondiario e il Sindacato italiano Lavoratori Bonifica Irrigazione, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Unione italiana Lavoratori;
Visto l'accordo 20 gennaio 1956, relativo all'aumento salariale del 15% al personale di cui al suddetto contratto 20 aprile 1951, stipulato tra il Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica, di Irrigazione e di Miglioramento Fondiario e il Sindacato italiano Lavoratori Bonifica Irrigazione, la Federazione Nazionale Tecnici Impiegati dell'Agricoltura, il Sindacato Dipendenti di Bonifica ed Irrigazione;
Visto l'accordo 13 febbraio 1958, relativo al conglobamento, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo nazionale 20 aprile 1951;
Visto l'accordo 3 aprile 1959, per la formazione o l'adeguamento delle tabelle organiche, stipulato tra le medesime parti di cui al suddetto contratto collettivo nazionale 20 aprile 1951;
Visto l'accordo 3 aprile 1959, relativo alla rivalutazione delle pensioni, stipulato tra le medesime parti di cui al citato contratto collettivo nazionale 20 aprile 1951;
Visto l'accordo 21 aprile 1959, per la concessione di una indennità aggiuntiva di anzianità, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo nazionale 20 aprile 1951;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 88 del 6 giugno 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 20 aprile 1951, relativo al personale degli enti di bonifica, di irrigazione, idraulici di scolo, di miglioramento fondiario e loro raggruppamenti, l'accordo 15 giugno 1954, relativo all'aumento salariale del 10%, l'accordo 2 dicembre 1954, modificativo del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro 20 aprile 1951, l'accordo 20 gennaio 1956, relativo all'aumento salariale del 15%, l'accordo 13 febbraio 1958, relativo al conglobamento, l'accordo 3 aprile 1959 per la formazione o l'adeguamento delle tabelle organiche, l'accordo 3 aprile 1959, relativo alla rivalutazione delle pensioni, e l'accordo 21 aprile 1959, relativo alla concessione di una indennità aggiuntiva di anzianità, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dagli Enti di bonifica, irrigazione, idraulici di scolo, di miglioramento fondiario e loro raggruppamenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 maggio 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 14. - DI PRETORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-09;816#art-1