Art. 1

In vigore dal 10 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione: Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 aprile 1950 per gli impiegati dipendenti dalle aziende industriali produttrici di matite, pennini, portapenne, puntine per disegno ed articoli affini, stipulato fra l'Associazione Nazionale Esercenti Industrie Varie, con l'intervento della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Legno, Artistiche e Varie, la Federazione Unitaria Lavoratori Legno, Artistiche e Varie; al quale ha aderito, in data 1 settembre 1950, la Confederazione italiana dei Sindacati Nazionali Lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 19 aprile 1951 per gli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di matite, pennini portapenne, puntine per disegno ed articoli affini, stipulato tra la Federazione italiana Industrie Varie, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Unitaria Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie, la Federazione italiana Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie; al quale ha aderito, in data 19 luglio 1960, la Federazione Nazionale Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie; Visto l'accordo 23 novembre 1954, e relative tabelle, per il conglobamento e per il riassetto zonale nei riguardi dell'industria delle matite, pennini, portapenne, puntine per disegno ed articoli affini, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana, con l'intervento dell'Associazione Nazionale Fabbricanti Matite e Pennini, e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, con l'intervento della Federazione Unitaria Lavoratori Legno Artistiche e Varie, l'Unione italiana del Lavoro, con l'intervento dell'Unione italiana Lavoratori Legno Artistiche e Varie; e, in pari data, tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana, con l'intervento dell'Associazione Nazionale Fabbricanti Matite e Pennini, e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, con l'intervento della Federazione Nazionale Lavoratori del Legno, Sughero Artistiche e Varie; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 124 e del 23 novembre 1960, dei contratti e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato la autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 1 aprile 1950 e 19 aprile 1951, relativi agli impiegati ed agli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di matite, pennini, portapenne, puntine per disegno ed articoli affini, nonché l'accordo 23 novembre 1954 per il conglobamento e per il riassetto zonale nei riguardi dell'industria concernente le attività produttrici suddette, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di matite, pennini, portapenne, puntine per disegno ed articoli affini. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 maggio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 12. - DI PRETORO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-09;815#art-1

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