Art. 1

In vigore dal 8 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantite minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti i dell'industria conserviera vegetale, stipulato, in data 12 marzo 1949, tra l'Associazione italiana Industriali Prodotti Alimentari, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, con l'assistenza della Confederazione Generale italiane del Lavoro, La Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari, con l'assistenza della Libera Confederazione Generale italiana dei Lavoratori, la Confederazione Sindacale italiana del Lavoro: in data 15 marzo 1949, tra l'Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali e la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti, Industrie Alimentari; in data 16 marzo 1949, tra l'Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali e la Confederazione Sindacale italiana dei Lavoratori; in data 28 marzo 1949, tra l'Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari; Visti l'accordo sulle qualifiche professionali operai, nonché l'accordo per l'istituzione dei collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati dell'industria alimentare e per l'attribuzione della qualifica impiegatizia, allegati al predetto contratto collettivo nazionale; Visto l'accordo 9 agosto 1954, e relative tabelle, per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni degli addetti all'industria conserve vegetali, stipulato tra la Confederazione Generale della Industria italiana, con l'intervento dell'Associazione Nazionale Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali e della Associazione italiana, Industriali Prodotti Alimentari, e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, con l'intervento della Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industriali Alimentari, l'Unione italiana del Lavoro con l'intervento dell'Unione italiana Lavoratori, Industrie Alimentari; e, in pari data, tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana, con l'intervento dell'Associazione Nazionale Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali e dell'Associazione italiana Industriali Prodotti Alimentari, e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, con l'intervento della Federazione Nazionale Lavoratori Industrie Alimentari; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 108 del 27 settembre 1960, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 12, 15, 16, 28 marzo 1949, relativo ai dipendenti dell'industria conserviera vegetale, e, l'accordo 9 agosto 1954, relativo al conglobamento ed al riassetto zonale delle retribuzioni per gli addetti alla industria conserve vegetali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, nonché alle clausole, dal contratto richiamate ed allo stesso allegate, degli accordi sulle qualifiche professionali e sui collegi tecnici indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'attività conserviera vegetale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 maggio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 13 - DI PRETORO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-09;804#art-1

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