Art. 1

In vigore dal 8 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 ottobre 1959, e relative tabelle, per i lavoratori addetti alle industrie della macinazione e della pastificazione, stipulato tra l'Associazione degli Industriali Mugnai e Pastai d'Italia, l'Associazione italiana Industriali Pastificatori, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, con la assistenza della C.G.I.L., la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti industrie Alimentari, con l'assistenza della C.I.S.L., l'Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, con l'assistenza della U.I.L.; e, in pari data, tra l'Associazione degli Industriali Mugnai e Pastai d'Italia, la Associazione italiana Industriali Pastificatori, con la assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori della Alimentazione C.I.S.N.A.L.; Visto l'art. 22 della Parte I del contratto nazionale di lavoro 12 marzo 1949, normativo per i lavoratori dipendenti dalle industrie alimentari, richiamato dal predetto contratto 1 ottobre 1959 ed al medesimo allegato; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 127 del 24 novembre 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto nazionale collettivo di lavoro 1 ottobre 1959, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonché alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'art. 22 del contratto collettivo 12 marzo 1949 indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese della macinazione e della pastificazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 maggio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 11. - DI PRETORO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-09;803#art-1

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