Art. 1
In vigore dal 28 giu 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini;
Visto, per la provincia di Perugia, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (F.I.L.L.E.A.), il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (F.I.L.C.A.), il Sindacato Provinciale Edili ed Affini (Fe.N.E.A.L.);
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Perugia, in data 15 novembre 1960, del contratto integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, concernente gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Perugia, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Perugia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 maggio 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 36. - DI PRETORO
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 23 giugno 1964, n. 59 (in G.U. 1a s.s. 27/06/1964 n. 157) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 792, per la parte con la quale rende obbligatorie erga omnes le clausole 8 e 9 dell'accordo di lavoro del 2 novembre 1959 per la Provincia di Perugia, in relazione all'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-09;792#art-1