Art. 1

In vigore dal 6 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini; Visto, per la provincia di Bari, il Contratto collettivo integrativo 9 settembre 1959, stipulato tra il Gruppo degli Industriali Esercente l'industria Edile della provincia di Bari e la Federazione Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - C.G.I.L., il Sindacato Provinciale Ferrovieri - C.G.I.L., la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini - C.I.S.L., la Federazione Provinciale Edili e Affini - U.I.L; al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - C.I.S.N.A.L.; Visto, per la provincia di Brindisi, il Contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, e relativa tabella stipulato tra la Sezione Costruttori Edili della provincia di Brindisi e il Sindacato Provinciale - F.I.L.C.A., il Sindacato Provinciale - F.I.L.L.E.A., Sindacato Provinciale - Fe.N.E.A.L. al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia ed Affini - C.I.S.N.A.L.; Visto, per la provincia di Foggia, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali, la Sezione Costruttori Edili e il Sindacato Provinciale - F.I.L.V.A., il Sindacato Provinciale - F.I.L.L.E.A., il Sindacato Provinciale - Fe.N.E.A.L., e, in pari data, tra l'Associazione Provinciale degli Industriali, la Sezione Costruttori Edili e la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Edilizia ed Affini - C.I.S.N.A.L.; Visto, per la provincia di Lecce, il Contratto collettivo integrativo 21 settembre 1959, stipulato tra il Gruppo Provinciale degli industriali Costruttori Edili e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A., l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Federazione Provinciale - Fe.X.E.A.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 1 della provincia di Bari, in data 22 dicembre 1959, n. 6 della provincia di Brindisi, in data 1 giugno 1960, n. 2 della provincia di Foggia, in data 5 aprile 1660 n. 1 della provincia di Lecce, in data 10 giugno 1960 degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro, costituiti per le attività edili ed affini agli operai: - per la provincia di Bari, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959; - per la provincia di Brindisi, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959; - per la provincia di Foggia; l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959; - per la provincia di Lecce, il contratto collettivo integrativo 21 settembre 1959; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Bari, Brindisi, Foggia e Lecce. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 maggio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1961. Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 17. - DI PRETORIO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-09;791#art-1

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