Art. 1
In vigore dal 6 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia, ed affini;
Visti per la provincia di Bologna:
- il contratto collettivo integrativo 12 agosto 1959, stipulato tra il Collegio Costruttori Edili ed Imprenditori Affini della Provincia di Bologna e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili Affini e del Legno (Fe.N.E.A.). il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (F.I.L.C.A.), il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (F.I.L.L.E.A.), il Sindacato Provinciale Ferrovieri italiani; al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (C.I.S.Na.L.);
- l'accordo collettivo integrativo 29 settembre 1959, stipulato tra il Collegio Costruttori Edili ed Imprenditori Affini della Provincia di Bologna e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili Affini e del Legno (Fe.N.E.A.), il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (F.I.L.C.A.), il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (F.I.L.L.E.A.); al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (C.I.S.Na.L.);
- l'accordo collettivo integrativo 12 agosto 1959, stipulato tra il Collegio Costruttori Edili ed Imprenditori Affini della Provincia di Bologna e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (F.I.L.C.A.), il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili, Affini e del Legno (Fe.N.E.A.L.); al quale hanno aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (F.I.L.L E.A.), il Sindacato Provinciale Ferrovieri italiani, il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (C.I.S.Na.L.).
Visto per la provincia di Ferrara, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra l'Unione degli Industriali della Provincia di Ferrara e la Federazione Nazionale Edili ed Affini, la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni e Affini, la Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini; e, in pari data, tra l'Unione degli Industriali della Provincia di Ferrara e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini;
Visto per il territorio dei Circondari di Forlì, Cesena e Rocca S.
Casciano, il contratto collettivo integrativo 9 gennaio 1958, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione delle Imprese Edili di Forlì e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed affini (Fe.N.E.A.), il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (F.I.L.C.A.), il Sindacato Provinciale lavoratori Edili ed Affini (F.I.L.L.E.A.);
Visto per il territorio di Rimini e circondario, il contratto collettivo integrativo 6 marzo 1958, stipulato tra il Collegio Costruttori edili di Rimini e Circondario e il Sindacato Circondariale Lavoratori Edili ed Affini (Fe.N.E.A.), il Sindacato Circondariale Lavoratori Edili ed Affini (F.I.L.C.A.), il Sindacato Circondariale Lavoratori Edili ed Affini (F.I.L.L.E.A.);
Visto per la provincia di Modena, il contratto collettivo integrativo 15 gennaio 1958, e relativa tabella, stipulato tra il Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Modena e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (Fe.N.E.A.), la Federazione italiana Lavoratori dell'Edilizia (C.I.S.L.), il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (C.G.I.L);
Visti per la provincia di Parma:
- l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra l'Unione Parmense degli Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (F.I.L.L.E.A.), il Sindacato Provinciale Lavoratori F.I.L.C.A.), il Sindacato Provinciale Lavoratori (Fe.N.E.A.L.), al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro (C.I.S.Na.L.);
- il contratto collettivo integrativo 11 giugno 1955, stipulato tra l'Unione Parmense degli Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini (F.I.L.E.A.), il Sindacato Provinciale Lavoratori (F.I.L.D.E.), il Sindacato Provinciale Lavoratori (Fe.N.E.A.).
Visto per la provincia di Piacenza, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione degli Industriali della Provincia di Piacenza e il Sindacato Provinciale (F.I.L.L.E.A.), il Sindacato Provinciale Ferrovieri italiani (C.G.I.L.), la Federedili (C.I.S.L.), la Fe.N.E.A.L.;
Visto per la provincia di Ravenna, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, e relativo accordo per le tariffe di sgombero neve, stipulato tra la Sezione Costruttori Edili ed Affini dell'Associazione Provinciale degli Industriali e l'Unione italiana del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale (C.I.S.L.), la Camera Confederale del Lavoro;
Visti per la provincia di Reggio Emilia:
- il contratto collettivo integrativo 4 maggio 1955, stipulato tra il Collegio Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali della. Provincia di Reggio Emilia e la Camera Confederale del Lavoro (C.G.I.L.), la Unione Sindacale Provinciale (C.I.S.L.), la Camera Sindacale Provinciale (U.I.L.); al quale ha aderito la Unione Provinciale del Lavoro (C.I.S.Na.L.);
- il contratto collettivo integrativo 4 maggio 1955, da valere per gli operai dipendenti dalle cooperative delle industrie edilizia ed affini, stipulato tra la Federazione delle Cooperative della Provincia di Reggio Emilia e la Camera Confederale del Lavoro;
- l'accordo collettivo integrativo 27 marzo 1957, e relativa tabella, per i capi squadra che operano nelle cooperative edili ed affini, stipulato tra la Federazione Provinciale delle Cooperative e la Camera Confederale del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro.
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 1 della provincia di Bologna, in data 23 giugno 1960, n. 2 della provincia di Ferrara, in data 18 agosto 1960, n. 6 e n. 2 della provincia di Forlì, in data 5 agosto 1960 e 24 giugno 1960, n. 4 della provincia di Modena, in data 19 gennaio 1960, n. 5 della provincia di Parma, in data 24 febbraio 1960, n. 2 della provincia di Piacenza, in data 29 febbraio 1960, n. 2 della provincia, di Ravenna, in data 18 giugno 1960, n. 8, n. 14 e n. 13 della provincia di Reggio Emilia, in data 17 giugno 1960 e 25 giugno 1960, degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro, costituiti per le attività edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai:
- per la provincia di Bologna, il contratto collettivo integrativo 12 agosto 1959, l'accordo collettivo integrativo 29 settembre 1959, l'accordo collettivo integrativo 12 agosto 1959;
- per la provincia di Ferrara, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959;
- per il territorio dei Circondari di Forlì, Cesena e Rocca S.
Casciano, il contratto collettivo integrativo 9 gennaio 1958;
- per il territorio di Rimini e Circondario, il contratto collettivo integrativo 6 marzo 1958;
- per la provincia di Modena, il contratto collettivo integrativo 15 gennaio 1958;
- per la provincia di Parma, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, il contratto collettivo integrativo 11 giugno 1955;
- per la provincia di Piacenza, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959;
- per la provincia di Ravenna, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959 e relativo accordo per le tariffe di sgombero neve;
- per la provincia di Reggio Emilia, il contratto collettivo integrativo 4 maggio 1955, il contratto collettivo integrativo di pari data da valere per gli operai dipendenti dalle cooperative delle industrie edilizia ed affini, l'accordo collettivo integrativo 27 marzo 1957 per i capi squadra che operano nelle cooperative edili ed affini;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Bologna, Ferrara, Forni, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 maggio 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 16. - DI PRETORO
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