Art. 1
In vigore dal 11 mar 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini;
Visto per la provincia di Campobasso, il contratto collettivo integrativo 15 gennaio 1957, stipulato tra la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione Industriali della Provincia di Campobasso e la Federazione Provinciale Lavoratori Costruttori e Affini - F.I.L.C.A. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A.; il Sindacato Provinciale Edili ed Affini - Fe.N.E.A.;
Visto per la provincia di Pescara, il contratto collettivo integrativo 14 settembre 1959, stipulato tra la Sezione Edilizia dell'Unione Industriali della Provincia di Pescara e il Sindacato Lavoratori Edili - C.G.I.L. -, il Sindacato Lavoratori Edili - C.I.S.L. - Visto per la provincia di Taranto, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra l'Unione degli Industriali della Provincia di Teramo e il Sindacato Provinciale Edile - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Edile - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Edile - U.I.L. -; al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia ed Affini - C.I.S.N.A.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3, della provincia di Campobasso, in data 1 luglio 1960, n. 2, della provincia di Pescara, in data 20 febbraio 1960, n. 4, della provincia di Teramo, in data 11 aprile 960, dei contratti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attività edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai:
- per la provincia di Campobasso, il contratto collettivo integrativo 15 gennaio 1957;
- per la provincia di Pescara, il contratto collettivo integrativo 14 settembre 1959:
- per la provincia di Teramo, il contratto collettivo integrativi 30 settembre 1959;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale e della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stati sono inderogabili nei confronti di tutti gli operati ricadenti dalle imprese edili ed affini delle province di Campobasso, Pescara e Teramo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 maggio 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1961.
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 32. - DI PRETORIO
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 25 febbraio - 4 marzo 1971, n. 42 (in G.U. 1a s.s. 10/03/1971, n. 62) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 780, nella parte in cui rende obbligatori erga omnes gli artt. 6, terzo comma, ed 11 del contratto collettivo di lavoro 30 settembre 1959 per gli operai edili ed affini della provincia di Teramo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-09;780#art-1