Art. 1
In vigore dal 11 giu 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 711;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini.
Visto, per la provincia di Matera, il contratto collettivo integrativo di lavoro 1 ottobre 1955, stipulato tra il Sindacato Provinciale Costruttori Edili ed Imprenditori di Opere Pubbliche A.N.C.E. - e la Federazioni provinciale Edili ed Affini - F.I.L.E.A.
- il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili - F.I.L.D.E. - il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - - F.E.N.E.A. - e, in pari data, tra il Sindacato Provinciale Costruttori Edili ed Imprenditori di Opere Pubbliche - A.N.C.E. - e il Sindacato provinciale Lavoratori Edili ed Affini - C.I.S.N.A.L. -.
Visto, per la provincia di Potenza, il contratto collettivo integrativo di lavoro 10 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione degli Industriali della Provincia di Potenza e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili, Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L. il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.C.A. il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.T.L.E.A.
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Matera, in data 28 marzo 1960, n. 2 della provincia di Potenza in data 4 marzo 1960, dei contratti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità:
Sentito il Consiglio di Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai:
- per la provincia di Matera, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1955;
- per la provincia di Potenza, il contratto collettivo integrativo 10 settembre 1959;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Matera e Potenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica.
italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 maggio 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 18. - DI PRETORIO
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 1-9 giugno 1967, n. 73 (in G.U. 1a s.s. 10/06/1967, n. 144) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'accantonamento presso la Cassa edile di Potenza dei contributi dovuti per ferie, gratifica natalizia e festivita', previsti dall'art. 10 del contratto collettivo per la provincia di Potenza 1 settembre 1959.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-09;779#art-1