Art. 1

In vigore dal 3 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini; Visto per la provincia di Terni, il contratto collettivo integrativo 28 settembre 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale Costruttori Edili ed il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia F.I.L.C.A. -, il Sindacato Provinciale Edili ed Affini - F.E.N.E.A.L.; al quale lima aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia ed Affini - C.I.S.N.A.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Terni, in data 10 luglio 1960, del contratto integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo integrativo 28 settembre 1959, concernente gli operai dipendenti dalle industrie edili ed affini della provincia di Terni, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Terni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 maggio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 37. - DI PRETORO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-09;778#art-1

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