Art. 1

In vigore dal 1 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957, per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi; Visto per la provincia di Firenze, il contratto collettivo integrativo 9 maggio 1947, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro; Visti per la provincia di Livorno: l'accordo collettivo integrativo 16 luglio 1947, stipulato tra la Associazione Industriali e la Camera Confederale del Lavoro; l'accordo collettivo integrativo 17 dicembre 1954, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -; la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. Visto per la provincia di Pisa, il contratto collettivo integrativo 9 giugno 1958, stipulato tra l'Unione Industriale Pisana e la Federazione italiana Lavoratori Edili ed Affini, la Federazione italiana Lavoratori dell'Edilizia; al quale hanno aderito la Camera Sindacale - U.I.L. -, in data 22 luglio 1960, e l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -, in data 1 settembre 1960; Visto per la provincia di Pistoia, l'accordo collettivo integrativo 15 giugno 1955, stipulato tra il Gruppo degli Industriali Laterizi dell'Associazione Industriali ed il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Edili ed Affini, il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori dell'Edilizia - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Firenze, in data 15 luglio 1960, n. 2 della provincia di Livorno, in data 31 luglio 1960, n. 3 della provincia di Pisa, in data 27 agosto 1960, n. 10 della provincia di Pistoia, in data 31 agosto 1960, degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività di produzione di materiali laterizi per la quale sono stati stipulati: - per la provincia di Firenze, il contratto collettivo integrativo 9 maggio 1947; - per la provincia di Livorno, gli accordi collettivi integrativi 16 luglio 1947 e 17 dicembre 1954 per la provincia di Pisa, il contratto collettivi integrativo 9 giugno 1958; - per la provincia di Pistoia, l'accordo collettivo integrativo 15 giugno 1955 sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi delle province di Firenze, Livorno, Pisa e Pistoia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 maggio 1961 GRONCHI - FANFANI - SULLO - Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 42. - DI PRETORO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-09;760#art-1

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