Art. 1

In vigore dal 1 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire i minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi; Visto, per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo integrativo 23 maggio 1955, stipulato tra l'Unione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, la Unione Sindacale Provinciale, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Visto, per la provincia di Brescia, il contratto collettivo integrativo 28 febbraio 1958, stipulato tra il Sindacato Materiali da Costruzione della Associazione Provinciale degli Industriali e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno dell'Edilizia ed Affini, la Federazione Provinciale Edili, La Unione italiana del Lavoro; Visti, per la provincia di Cremona: l'accordo collettivo integrativo 1 giugno 1955, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale; il contratto collettivo integrativo 3 ottobre 1958, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali, il Sindacato industriali Laterizi e la Camera del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale; Visto, per la provincia di Mantova, il contratto collettivo integrativo 10 febbraio 1958, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione degli Industriali, la Federazione Provinciale Cooperative e Mutue e il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori del legno, dell'Edilizia e Affini, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione italiana Lavoratori; Visto per la provincia di Milano, il contratto collettivo integrativo 2 maggio 1958, stipulato tra il Sindacato Provinciale degli Industriali dei laterizi e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Affini, la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni e Affini, la Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno: e, in pari data, tra il Sindacato Provinciale degli Industriali dei Laterizi e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - C.I.S.N.A.L. Visto, per la provincia di Pavia, il contratto collettivo integrativo 5 aprile 1955, stipulato tra l'Associazione degli Industriali di Pavia, l'Associazione degli Industriali Oltrepò Lombardo, l'Associazione Vigevanese Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale; Visto, per la provincia di Varese, il contratto collettivo integrativo 1 settembre 1958, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e il Sindacato Provinciale - C.I.S.L. - il Sindacato Provinciale - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale - U.I.L. -; il quale ha aderito, in data 26 settembre 1958, il Sindacato Provinciale - C.I.S.N.A.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Bergamo, in data 5 aprile 1960, n. 1 della provincia di Brescia, in data 10 marzo 1960, n. 3 della provincia di Cremona, in data 21 aprile 1960, n. 1 della provincia di Mantova, in data 10 maggio 1960, n. 2 della provincia di Milano, in data 19 aprile 1960, n. 2 della provincia di Pavia in data 5 maggio 1960, n. 1 della provincia di Varese, in data 1 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico I rapporti di lavoro costituiti per l'attività di produzione di materiali laterizi per la quale sono stati stipulati: per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo integrativo 23 maggio 1955; per la provincia di Brescia, il contratto collettivo integrativo 28 febbraio 1958; per la provincia di Cremona, l'accordo collettivo integrativo 1 giugno 1955, il contratto collettivo integrativo 3 ottobre 1958; per la provincia di Mantova, il contratto collettivo integrativa 10 febbraio 1958; per la provincia di Milano, il contratto collettivo integrativo 2 maggio 1958; per la provincia di Pavia, il contratto collettivo integrativo 8 aprile 1955; per la provincia di Varese, il contratto collettivo integrativo 1 settembre 1958; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti, dalle imprese produttrici di materiali laterizi delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Varese. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 maggio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1961 AttI del Governo, registro n. 138, foglio n. 47. - DI PRETORO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-09;759#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo