Art. 1

In vigore dal 1 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi; Visto, per la provincia di Catanzaro, il contratto collettivo integrativo 31 luglio 1958, e relative tabelle, stipulato tra il Gruppo Provinciale Industriali Cemento, Laterizi, Calce e Gesso e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno dell'Edilizia ed Industria Affini - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Edili ed Affini e del Legno - U.I.L. -. Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Catanzaro, in data 15 aprile 1960, del contratto collettivo integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività di produzione dei materiali laterizi, per la quale è stato stipulato, per la provincia di Catanzaro, il contratto collettivo integrativo 31 luglio 1958, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso ai presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Catanzaro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 maggio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 22. - DI PRETORO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-09;758#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo