Art. 1
In vigore dal 1 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimo do trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la leggi 1 ottobre 1950, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi Visti, per la provincia di Bologna: l'accordo collettivo integrativo 13 febbraio 1955, stipulato tra l'Associazione degli Industriali - Sezione Laterizi - e la Lega Fornaciai della Federazione Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, la Federazione Provinciale Lavoratori della Edilizia, la Federazione Provinciale Edili ed Affini; l'accordo collettivo integrativo 29 maggio 1958, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - F.I.L.L.E.A. -, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori - F.I.L.C.A. -, l'Unione italiana del Lavoro - F.N.E.A -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Bologna, in data 13 agosto 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività di produzione dei materiali laterizi per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Bologna, gli accordi collettivi integrativi 13 febbraio 1955 e 29 maggio 1958, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Bologna.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiali delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 maggio 1961
GRONCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 20. - DI PRETORIO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-09;756#art-1