Art. 1

In vigore dal 29 ago 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 11 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta, legge 1 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini Visto, per la provincia di Trento, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, relativo agli operai edili ed affini, stipulato tra l'Associazione degli Industriali della Provincia di Trento e la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno - Sindacato Provinciale -, la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - Sindacato Provinciale -, la Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini - Sindacato Provinciale; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Trento, in data 15 luglio 1960, del contratto integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza Sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, concernente gli operai edili ed affini della provincia di Trento, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili, I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Trento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 maggio 161 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1961 Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 200. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-09;741#art-1

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