Art. 1

In vigore dal 27 mar 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini; Visto, per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra il Collegio Costruttori Edili della Provincia di Bergamo e il Sindacato Provinciale Edile ed Affini - F.I.L.L.E.A., l'Unione Sindacale Provinciale unitamente al Libero Sindacato Provinciale Lavoratori Edili - F.I.L.C.A., l'Unione italiana. Lavoratori; Visto, per la provincia di Brescia, il contratto collettivo integrativo 24 settembre 1959, stipulato tra il Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Brescia e il Sindacato Provinciale dei Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e industrie Affini - F.I.L.L.E.A., il Sindacato Provinciale Lavoratori delle Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A., il Sindacato Provinciale Edili ed Affini - Fe. N. E. A.; Visti, per la provincia di Como: - il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, da valere per il territorio della predetta Provincia, esclusi il Comune ed il Circondario di Lecco, stipulato tra il Collegio delle Imprese Edili ed Affini della Provincia di Como e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili e Affini - F.I.L.L.E.A., il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini; - l' - punti 1) e 2) - del contratto collettivo integrativo 18 marzo 1953, allegato al predetto contratto; - l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, da valere per Lecco e Circondario, stipulato tra l'Unione Industriali Lecchesi e la Camera Confederale del Lavoro di Lecco, l'Unione Sindacale Lavoratori di Lecco, l'Unione italiana del Lavoro di Lecco; Visto, per la provincia di Cremona, il contratto collettivo integrativo 28 settembre 1959, stipulato tra il Collegio Imprese Edili Capimastri ed Affini della Provincia di Cremona e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Industrie Affini - F.I.L.L.E.A., la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L., il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I. L.C. A.; Visto, per la provincia di Mantova, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra il Collegio Appaltatori e Capimastri della Associazione degli Industriali di Mantova, il Gruppo Muratori e Piccoli Capimastri dell'Unione Provinciale Artigiani, l'Unione Mantovana delle Cooperative, la Federazione Provinciale Cooperative e Mutue e il Sindacato Provinciale - F.I.L.E.A., la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni ed Affini - C.I.S.L., la Camera Provinciale - U.I.L.; al quale ha aderito la Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.; Visto, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo integrativo 22 settembre 1959, stipulato tra il Collegio delle Imprese Edili ed Affini della Provincia di Milano e il Sindacato Provinciale Edili ed Affini - Fe.N.E.A.L., la Federazione Provinciale Lavoratori Legno Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A., il Raggruppamento Appalti Ferroviari del Sindacato Ferrovieri italiani, il Sindacato Lavoratori dell'Edilizia - F.I.L.C.A.; al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori Edilizia ed affini - C.I.S.N.A.L.; Visto per la provincia di Pavia, il contratto collettivo integrativo 26 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione degli Industriali di Pavia, l'Associazione Vigevanese degli Industriali, l'Associazione degli Industriali dell'Oltre Po Lombardo e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L., l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro; Visto, per la provincia di Sondrio, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959, stipulato tra la Sezione dei Costruttori Edili dell'Unione Industriali Valtellinesi e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.E.A., il Sindacato Provinciale - F.I.L.C.A., la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.; Visto, per la provincia di Varese, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1950, stipulato tra il Collegio degli Industriali Edili dalla Provincia di Varese e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili, Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L., il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.C.A., il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A.; al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - C.I.S.N.A.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Bergamo, in data 5 aprile 1960, n. 1 della provincia di Brescia, in data 10 marzo 1960, n. 3 della provincia di Como, in data 5 agosto 1960, n. 9 della provincia di Cremona, in data 29 aprile 1960, n. 1 della provincia di Mantova, in data 10 maggio 1960, n. 2 della provincia di Milano, in data 19 aprile 1960, n. 1 della provincia di Pavia, in data 15 aprile 1960, n. 1 della provincia di Sondrio, in data 13 aprile 1960, n. 1 della provincia di Varese, in data 1 luglio 1960, degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro, costituiti per le attività edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai: - per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959; - per la provincia di Brescia, il contratto collettivo integrativo 24 settembre 1959; - per la provincia di Como, esclusi il Comune ed il circondario di Lecco, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959 ed il contratto collettivo integrativo 18 marzo 1953, ; - per Lecco e Circondario, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959; - per la provincia di Cremona, il contratto collettivo integrativo 28 settembre 1959; - per la provincia di Mantova, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959; - per la provincia di Milano, l'accordo collettivo integrativo 22 settembre 1959; - per la provincia di Pavia, il contratto collettivo integrativo 26 settembre 1959; - per la provincia di Sondrio, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959; - per la provincia di Varese, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 maggio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1961 Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 199. -- VILLA

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 27 febbraio-17 marzo 1969, n. 34 (in G.U. 1a s.s. 26/03/1969, n. 78), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 740, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il terzo comma dell'art. 7 dell'accordo collettivo 22 settembre 1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia e affini della provincia di Milano."

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-09;740#art-1

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