Art. 1
In vigore dal 26 ago 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini;
Visto, per la provincia di Alessandria, l'accordo collettivo integrativo 28 settembre 1959, stipulato tra il Collegio Costruttori Edili della Provincia di Alessandria, l'Unione Industriale della Provincia di Alessandria e la Federazione Provinciale Edili ed Affini - Fe.N.E.A. -, il Sindacato Provinciale Edili - F.I.L.C.A., il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A.;
Visto, per la provincia di Asti, l'accordo collettivo integrativo 23 settembre 1959, stipulato tra l'Unione Industriale della Provincia di Asti e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale, l'Unione italiana del Lavoro;
Visto, per la provincia di Cuneo, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra, l'Unione Industriale della Provincia di Cuneo e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.;
Visto, per la provincia di Novara, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione degli Industriali della Provincia di Novara e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A. -, la Federazione Sindacale Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.D.E. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.;
Visto, per le Zone del Verbano, Cusio ed Ossola della provincia di Novara, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra l'Unione Industriali del Verbano - Cusio ed Ossola e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A. -, la Federazione Sindacale Provinciale Lavoratori Edili ed Affini F.I.L.D.E. -, il Sindacato Provinciale - U.I.L. -;
Visti, per la provincia di Torino:
- l'accordo collettivo integrativo 29 luglio 1959, stipulato tra il Collegio Costruttori Edili, Imprenditori di Opere ed Industriali Affini della Provincia di Torino e il Sindacato Provinciale della, Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno, il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini, il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini -; al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia ed Affini - C.I.S.N.A.L. -;
- il contratto collettivo 9 ottobre 1956, istitutivo della Cassa Edile di Mutualità e Assistenza della Provincia di Torino, stipulato tra il Collegio Costruttori Edili, Imprenditori di Opere ed Industriali Affini della. Provincia di Torino e la. Federazione Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A. -, il Sindacato Provinciale Edili ed Affini - F.I.L.C.A. -, il Sindacato Provinciale Edili ed Affini - U.I.L. -: al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia ed Affini - C.I.S.N.A.L. -;
- l'accordo 9 ottobre 1956, per l'approvazione dello Statuto della suddetta, Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo di pari data; al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia ed Affini - C.I.S.N.A.L. -.
Visto, per il territorio del Vercellese e della Valsesia, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra il Sindacato Costruttori Edili dell'Associazione Industriale Vercellese e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.E.A. - S.I.L.A.F. - della Camera Confederale del Lavoro di Vercelli nonché delle altre Camere del Lavoro del Vercellese e della Valsesia, la Federazione Provinciale della Libera Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini dell'Unione Sindacale Provinciale di Vercelli e delle Unioni Sindacali del Vercellese e della Valsesia, il Sindacato Provinciale Edili, Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L. - delle Camere Sindacali di Vercelli, del Vercellese e della Valsesia; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
Visto l'accordo 21 maggio 1951, relativo alla misura del contributo per le scuole, allegato al predetto contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959;
Visto, per il territorio del Biellese, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra il Collegio Costruttori Edili, Imprenditori di Opere e Industriali Affini di Biella, e Circondario e il Sindacato Provinciale Edili della Camera del Lavoro di Biella, il Sindacato Provinciale Edili dell'Unione Sindacale Provinciale di Biella, il Sindacato Edile della Camera Sindacale Biellese;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Alessandria, in data 20 giugno 1960, n. 5 della provincia di Asti, in data 20 maggio 1960, n. 16 della provincia di Cuneo, in data 5 maggio 1960, n. 2 e n. 3 della provincia di Novara, in data 14 giugno 1960 e 25 luglio 1960, n. 1 della provincia di Torino, in data 20 marzo 1960, n. 2 e n. 6 della provincia di Vercelli, in data 15 maggio 1960 e 26 agosto 1960, degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro, costituiti per le attività edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai:
- per la provincia di Alessandria, l'accordo collettivo integrativo 28 settembre 1959;
- per la provincia di Asti, l'accordo collettivo integrativo 23 settembre 1959;
- per la provincia di Cuneo, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959;
- per la provincia di Novara, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959;
- per le Zone del Verbano, Cusio ed Ossola della provincia di Novara, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959;
- per la provincia di Torino, l'accordo collettivo integrativo 29 luglio 1959, il contratto collettivo 9 ottobre 1956, istitutivo della Cassa Edile di Mutualità e Assistenza, l'accordo 9 ottobre 1956 per l'approvazione dello Statuto della suddetta Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza;
- per il territorio del Vercellese e della Valsesia, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, l'accordo 21 maggio 1951, relativo alla misura del contributo per le scuole;
- per il territorio del Biellese, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi e dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e dei territori del Vercellese, della Valsesia e del Biellese.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 maggio 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 197. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-09;728#art-1