Art. 1

In vigore dal 25 ago 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 aprile 1953 per i dipendenti dalle aziende acquedottistiche private, stipulato tra l'Associazione Industriali Acquedotti, l'Unione Nazionale Industriali degli Acquedotti e la Federazione italiana Lavoratori degli Acquedotti, la Federazione italiana Lavoratori Gas e Acquedotti, l'Unione italiana Lavoratori Gas e Acquedotti; e, in pari data, tra l'Associazione industriali Acquedotti, l'Unione Nazionale Industriali degli Acquedotti e il Sindacato Nazionale Lavoratori Acquedottisti - C.I.S.Na.L. Visti, il regolamento per il trattamento di previdenza, l'art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 febbraio 1953 per i dipendenti dalle aziende acquedottistiche private, l'accordo 18 febbraio 1955 relativo al conglobamento e al riassetto zonale delle retribuzioni per i lavoratori anzidetti, allegati al predetto contratto collettivo 1 aprile 1958; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 121 del 21 novembre 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 aprile 1958, relativo ai dipendenti dalle aziende acquedottistiche private, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, nonché alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, del regolamento per il trattamento di previdenza, dell'articolo 23 di cui al contratto collettivo nazionale 28 febbraio 1953 e dell'accordo 18 febbraio 1955, indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese acquedottistiche private. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 maggio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1961 Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 187. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-09;727#art-1

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