Art. 1

In vigore dal 15 ago 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 6 novembre 1946 per i professori di orchestra dipendenti da enti lirici e sinfonici Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 16 gennaio 1947 per gli artisti del coro dipendenti da enti lirici e sinfonici; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 gennaio 1947 per i tersicorei dipendenti da enti lirici e sinfonici; stipulati tra l'Associazione Generale italiana dello Spettacolo e la Federazione italiana dei Lavoratori dello Spettacolo; ai quali ha aderito, in data 1 settembre 1950, la Confederazione italiana dei Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 131 del 25 novembre 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla, proposta del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali 6 novembre 1946, 16 gennaio 1947 e 28 gennaio 1947, relativi rispettivamente ai professori di orchestra, agli artisti del coro ed ai tersicorei, dipendenti da enti lirici e sinfonici, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i professori di orchestra, gli artisti del coro ed i tersicorei, dipendenti da enti lirici e sinfonici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 maggio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1961 Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 189. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-09;656#art-1

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