Art. 1
In vigore dal 15 ago 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 6 novembre 1946 per i professori di orchestra dipendenti da enti lirici e sinfonici Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 16 gennaio 1947 per gli artisti del coro dipendenti da enti lirici e sinfonici;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 gennaio 1947 per i tersicorei dipendenti da enti lirici e sinfonici;
stipulati tra l'Associazione Generale italiana dello Spettacolo e la Federazione italiana dei Lavoratori dello Spettacolo; ai quali ha aderito, in data 1 settembre 1950, la Confederazione italiana dei Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 131 del 25 novembre 1960, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla, proposta del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali 6 novembre 1946, 16 gennaio 1947 e 28 gennaio 1947, relativi rispettivamente ai professori di orchestra, agli artisti del coro ed ai tersicorei, dipendenti da enti lirici e sinfonici, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i professori di orchestra, gli artisti del coro ed i tersicorei, dipendenti da enti lirici e sinfonici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 maggio 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 189. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-09;656#art-1