Art. 1

In vigore dal 15 ago 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo 12 giugno 1954 per il conglobamento e il riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali; Visto l'accordo 28 luglio 1954 integrativo del suddetto accordo 12 giugno 1954; Visto l'accordo 23 novembre 1954 per l'applicazione del conglobamento alla Regione siciliana; Visto l'accordo 14 settembre 1955 per il conglobamento delle retribuzioni dei dipendenti dagli enti lirici e sinfonici, stipulato tra l'Associazione Generale italiana dello Spettacolo e la Federazione italiana dei Lavoratori dello Spettacolo, la Federazione Unitaria dei Lavoratori dello Spettacolo, la Federazione Autonoma dei Lavoratori dello Spettacolo; al quale ha aderito, in data 14 settembre 1960, la Federazione Nazionale Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.Na.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 131 del 25 novembre 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo 14 settembre 1955, relativo al conglobamento delle retribuzioni dei dipendenti dagli enti lirici e sinfonici, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dagli enti lirici e sinfonici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 maggio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1961 Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 188. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-09;655#art-1

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