Art. 3

In vigore dal 8 ago 1961
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengono meno, per qualsiasi motivo i contributi in essa, previsti, il posto di cui al precedente verrà senz'altro soppresso e il titolare cesserà immediatamente dal servizio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-09;604#art-3

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