Art. 1
In vigore dal 1 ago 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la domanda in data 25 novembre 1958, con la quale il Consorzio idraulico di terza categoria e di miglioramento fondiario della bonificazione umbra, con sede in Spoleto, ha chiesto la classifica, fra i comprensori di bonifica ai sensi dell'art. 3 del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, del proprio territorio ricadente nelle province di Perugia e Terni;
Ritenuto che ricorrono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Visto il voto 26 ottobre 1960, n. 1 del Consiglio superiore dell'agricoltura;
Visto l'art. 3 del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
Il territorio del Consorzio idraulico di terza categoria e di miglioramento fondiario della bonificazione umbra, con sede in Spoleto, ricadente nelle province di Perugia e Terni, è classificato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, fra i comprensori di bonifica di seconda categoria, sulla base della corografia che munita del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 maggio 1961
GRONCHI
RUMOR - TAVIANI - ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 86. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-05-09;557#art-1