Art. 1
In vigore dal 5 ago 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 30 luglio 1959, n. 539, con la quale furono approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1959-1960;
Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, n. 1115, e l' della legge 11 aprile 1953, n. 308, concernenti la costituzione del "Fondo di riserva per le spese impreviste" dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed i relativi prelievi;
Considerato che il "Fondo di riserva, per le spese impreviste" dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, tenuto conto dell'assegnazione in suo favore di lire 100.000.000 iscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1959-60, presenta, al 30 giugno 1960, una disponibilità di lire 226.049.921 Sulla proposta del Ministro per i rapporti di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Dal "Fondo di riserva per le spese impreviste" della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, depositato in conto corrente presso la tesoreria centrale, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1959-60, il prelevamento di lire 57.032.731 (cinquantasettemilionitrentaduemilasettecentotrentuno lire) da versarsi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo 24 dell'entrata "Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, destinati alla parte ordinaria" dello stato di previsione dell'entrata della Amministrazione medesima per l'esercizio predetto, e da portarsi in aumento degli stanziamenti iscritti ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa:
Cap. n. 8. - Indennizzi per perdite, avarie,
ritardata resa di spedizioni e passivita per
tasse di trasporto, rimaste totalmente o par-
zialmente scoperte.............................. L. 37.023.854 Cap. n. 33. - Spese per prestazioni sanitarie
(regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2918 e regio
decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 34, convertito
nella legge 21 marzo 1926, n. 597).............. " 20.008.877
---------- L. 57.032.731
----------
Il presente decreto sarà allegato al rendiconto della Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1959-60.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 aprile 1961
GRONCHI
SPATARO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 137. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-04-25;581#art-1