Art. 2
In vigore dal 1 lug 1961
Agli articoli 550, 560, 608, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 550. - il primo comma è sostituito dal seguente:
"In corrispondenza degli acquisti di buoni del Tesoro ordinari le Tesorerie emettono giornalmente quietanze d'entrata per l'importo del valore nominale dei buoni stessi".
L'ultimo comma e sostituito dal seguente:
"Nelle quietanze emesse in commutazione di vaglia, postali di servizio o di vaglia del Tesoro, devono essere indicati il numero e la data dei vaglia stessi e in quelle per rinnovazione di buoni scaduti la data della loro presentazione o quella della loro scadenza".
Art. 560. - Il quarto comma è sostituito dal seguente:
"I buoni di cui I titolari non abbiano la libera disponibilità non possono essere pagati senza l'autorizzazione della, Direzione generale del tesoro da unire in copia ai buoni stessi. I buoni rinnovati devono portare a tergo, oltre alla firma per quietanza, l'indicazione della quietanza di entrata o del vaglia del Tesoro emesso per la rinnovazione".
Art. 608. - Il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La stessa Direzione generale, in relazione agli elenchi degli interessi sui buoni dei Tesoro scaduti, compila in doppio esemplare e trasmette alla Corte dei conti una nota riepilogativa delle somme pagate per tale titolo".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-04-21;470#art-2