Art. 1

In vigore dal 17 ago 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto le note in data 3 febbraio 1961, con le quali, il medico provinciale di Salerno, previo parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di sanità, ha avanzato proposte per la revoca delle dichiarazioni di zona di endemia malarica per i seguenti Comuni di nella Provincia: Atena Lucana, Casal Velino, Castelnuovo Cilento, Giffoni. Sei Gasali, Gioi (Gilento), Laurito, Laviano, Montecorvino Rovella, Oliveto Citra, Omignano; Palomonte, Polla, Roccagloriosa, Boscigno, Sala Consilina, Salerno, San Cipriano Picentino, Sarno, Torre Orsaia; Visto l'art. 13 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93; Visti i seguenti regi decreti che hanno, fra l'altro, dichiarato le zone malariche dei predetti Comuni delle provinciali di Salerno e precisamente: 26 marzo 1903, n. 164 di: Salerno (zone successivamente modificate con regio decreto 27 maggio 1909, n. 368): 24 maggio 1904, n. 177 di: Casal Velino, Castelnovo Cilento, Gioi, - Laviano, Oliveto Citra Omignano, Roccagloriosa, (che successivamente ha ceduto parte del proprio territorio al comune di Torre Orsala), Sala Consilina; 29 agosto 1904, n. 500 di: Giffoni Sei Casali, Laurito, San Giovanni Picentino (così in esso riportato, per errore al posto di San Cipriano Picentino); 15 giugno 1905, n. 444 di: Atena Lucaia, Palomonte, Polla, Boscigno, Sarno Torre Orsala (che successivamente ha ricevuto parte del territorio del comune di Boccagloriosa); 27 maggio 1909 n. 368 di; Montecorvino Rovella (che successivamente ha ceduto parte del proprio territorio al costituito nuovo comune di Battipaglia) e ha variato le zone malariche del comune di Salerno, già dichiarate con regio decreto 25 agosto 1902, n. 397; Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296, con la quale sono state devolute al costituito Ministero della sanità le attribuzioni stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, per il cessato Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica; Sulla proposta del Ministro per la sanità; Decreta: Le dichiarazioni di zone di endemia malarica per i sopra riportati diciannove Comuni della provincia di Salerno, sono revocate precisando che: 1) per il comune di Roccagloriosa la revoca deve intendersi anche per la parte di territorio ceduta al comune di Torre Orsaia; 2) per il comune di Montecorvino Bovella la revoca è limitata al solo: territorio attualmente di detto Comune e non anche alla parte da questa ceduta al costituito nuovo comune di Battipaglia; 3) la revoca del comune di San Cipriano Piacentino deve intendersi valida quella per la dicitura "San Giovanni Picentino" perché così erroneamente riportato nel decreto di dichiarazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 aprile 1931 GRONCHI GIARDINA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1961 Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 169. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-04-05;672#art-1

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