Art. 1

In vigore dal 6 ago 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto la nota n. 801 del 3 febbraio 1961, con la quale il medico provinciale di Campobasso, previo parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di sanità, ha avanzato proposta per la revoca delle dichiarazioni di zone di endemia malarica per i seguenti comuni di quella Provincia: Bagnoli del Trigno, Bonefro, Campobasso (nella attuale circoscrizione territoriale), Campochiaro, Campodipietra, Carpinone, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castelverrino, Castropigiano, Cercepiccola, Cerro al Volturno, Civitacampomarano, Civitanova del Sannio, Colli a Volturno (o Colli al Volturno), Ferrazzano, Forlì del Sannio, Fornelli, Fossalto, Guardiaregia, Telsi, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montagano, Morrone del Sannio (o Morrone nel Sannio), Poggio Sannita (già Caccavone, sotto la quale denominazione le zone erano state dichiarate), Provvidenti, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosano, Bocchetta a Volturno (o Rocchetta al Volturno), Salcito, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Polomatese (o San Polo Matese), Santa Maria del Molise (già Sant'Angelo in Grotte sotto la quale denominazione le zone erano state dichiarate), Sepino, Spinete, Toro, Vinchiaturo; Visto l'art. 13 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme, volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93; Visti i seguenti regi decreti che hanno, fra l'altro dichiarato le zone malariche dei predetti Comuni della provincia di Campobasso e precisamente: 2 aprile 1905, n. 163 di: Bonefro, Campodipietra, Casacalenda, Cercepiccola, Ferrazzano, Fossalto, Ielsi, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Morrone del Sannio (o Morrone nel Sannio), Caccavone (ora Poggio Sannita), Provvidenti, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosano (o Ripalimosani), San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, Sepino, Toro; 8 giugno 1905, n. 425 di: Campobasso, Campochiaro, Carpinone, Casalcipriano, Castropignano, Civitacampomarano (o Civita Campoinarano), Guardiaregia, San Polomatese (o San Polo Matese), Sant'Angelo in Grotte (ora Santa Maria del Molise), Spinete, Vinchiaturo, e altre zone di Ripalimosano e San Giuliano del Sannio; 29 giugno 1905, n. 446 di: Bagnoli del Trigno, Castelbottaccio, Castelverrino, Cerro al Volturno, Civitanova del Sannio, Fornelli, Rocchetta a Volturno (o Roceclietta al Volturno, Salcito: 10 novembre 1905, n. 560: altre zone del comune di Bonefro; Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296, con la quale sono state devolute al costituito Ministero della Sanità le attribuzioni stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, per il cessato Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica; Sulla proposta del Ministro per la sanità; Decreta: Le dichiarazioni di zone di endemia malarica per i quarantuno Comuni della provincia di Campobasso, sopra riportati, sono revocate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 aprile 1961 GRONCHI GIARDINA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1961 Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 135. - VILLA
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