Art. 1
In vigore dal 6 ago 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797, modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle Autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 62, 63 e 64, relativi al corso biennale di studi propedeutici per la laurea in Ingegneria sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 62. - Titolo di ammissione al biennio propedeutico agli studi di Ingegneria è il diploma di maturità classica o scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali comuni a tutti i corsi di laurea in Ingegneria:
1° anno:
1) Analisi matematica 1°;
2) Geometria 1°;
3) Fisica 1°;
4) Chimica;
5) Disegno.
2° anno:
1) Analisi matematica 2°;
2) Meccanica razionale;
3) Fisica 2°.
In relazione ai diversi corsi di laurea, si hanno inoltre i seguenti insegnamenti, dei quali il primo è fondamentale, mentre gli altri sono aggiuntivi:
1) Ingegneria civile:
a) Disegno 2° (civile);
b) Litologia e geologia;
c) Tecnologie generali dei materiali.
2) Ingegneria meccanica:
a) Disegno 2° (macchine);
b) Tecnologie generali dei materiali;
c) Chimica applicata.
3) Ingegneria elettrotecnica ed Ingegneria elettronica:
a) Geometria 2°;
b) Disegno 2° (macchine).
4) Ingegneria chimica:
a) Disegno 2° (macchine);
b) Chimica organica.
5) Ingegneria aeronautica:
a) Geometria 2°;
b) Disegno 2° (civile).
6) Ingegneria mineraria:
a) Geometria 2°;
b) Mineralogia.
7) Ingegneria nucleare:
a) Disegno 2° (macchine)
b) Fisica atomica.
Art. 63. - Gli insegnamenti biennali di Analisi matematica, di Geometria e di Fisica importano ciascuno due esami distinti.
I due esami di Fisica, comprendono anche la parte riguardante le relative esercitazioni.
Gli insegnamenti di Geometria e di Meccanica razionale sono distinti dagli analoghi insegnamenti per il corso di laurea in Matematica.
Art. 64. - Gli studenti del 1° anno di corso potranno ottenere la iscrizione a 2° anno di corso qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti insegnamenti: Analisi matematica 1°, Geometria 1°, Fisica 1° Chimica.
Al termine del 2° anno di corso lo studente per essere ammesso al 3° anno di corso presso una qualunque Facoltà di ingegneria e Politecnico dovrà aver superato tutti gli esami fondamentali comuni ai vari indirizzi, e l'esame fondamentale di cui alla lettera a) relativo all'indirizzo prescelto al momento dell'iscrizione al secondo corso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 aprile 1961
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 139. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-04-05;593#art-1