Art. 2
In vigore dal 20 lug 1961
Il comprensorio di bonifica montana risultante dalla unione del Sinello con l'ampliamento di cui all'articolo precedente, assume la denominazione di comprensorio di bonifica montana del Sinello, Alto Sangro e Aventino esteso per complessivi ha. 64.882 ed è delimitato nella suddetta corografia con una fascia in tinta gialla segnata esternamente al perimetro dei due comprensori riuniti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 aprile 1961
GRONCHI
RUMOR - ZACCAGNINI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 64. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-04-05;523#art-2