Art. 2
In vigore dal 8 giu 1961
Agli oneri previsti dal Memorandum d'intesa suppletivo indicato nell'articolo precedente sarà fatto fronte con la somma ancora disponibile sul fondo di 950 milioni di lire - più i relativi interessi - posto a disposizione della Commissione di conciliazione italo-americana al sensi del punto 2 del Memorandum d'intesa del 29 marzo 1957, citato nelle premesse.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-04-05;444#art-2