Art. 1
In vigore dal 28 mag 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;
Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;
Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;
Viste le delibere del Consiglio di amministrazione della Casa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto, in data 2 dicembre 1960, e del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Spoleto, di seconda categoria, con sede in Spoleto, in data 28 novembre 1960;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Il Monte di credito su pegno di Spoleto, di seconda categoria, con sede in Spoleto, è incorporato nella Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto.
Le modalità dell'incorporazione e le eventuali occorrenti modifiche dello statuto dell'Istituto incorporante saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, ai sensi dell'art. 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 aprile 1961
GRONCHI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 101. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-04-05;337#art-1