Art. 1
In vigore dal 28 mag 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475 e successivi.
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuito dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
12) Diritto internazionale privato;
13) Dottrina dello Stato.
Art. 21. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di:
21) Diritto tributario;
22) Tecnica della distribuzione generale e delle ricerche di mercato.
Art. 29. - La tabella B annessa allo statuto modificata nel senso che il numero dei posti degli assistenti di ruolo della Facoltà di economia e commercio è elevato a quattro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 aprile 1961
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 103. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-04-05;336#art-1