Art. 1
In vigore dal 15 feb 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto la note n. 656 del 17 febbraio 1961, con la quale il medico provinciale di Latina, previo parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di sanità, trasmette la proposta per la revoca delle dichiarazioni di zone di endemia malarica per i seguenti Comuni di quella Provincia: Bassiano, Cori, Maenza, Norma, Priverno, Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Sermoneta, Sezze, Sonnino;
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Visto il regio decreto 25 agosto 1902, n. 397, con il quale furono dichiarate, fra l'altro, le zone malariche dei comuni di Bassiano, Cori, Maenza, Norma, Piperno (ora Priverno e che successivamente ha ceduto parte del proprio territorio al costituito nuovo comune di Pontinia), Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Sermoneta (che successivamente ha ceduto, in due volte, parti del proprio territorio al costituito nuovo comune di Littoria, ora Latina), Sezze (che successivamente ha ceduto parti del proprio territorio prima al costituito nuovo comune di Pontinia e poi al comune di Littoria, ora Latina), Sonnino, allora tutti della provincia di Roma ed ora di Latina;
Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296, con la quale sono state devolute al costituito Ministero della sanità le attribuzioni stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, per il cessato Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;
Decreta:
Articolo unico.
Le dichiarazioni di zone di endemia malarica contenuta nel regio decreto 25 agosto 1902, n. 397, relative ai comuni di: Bassiano, Cori, Maenza, Norma, Piperno (ora Priverno, esclusa la parte del territorio ceduto al comune di Pontinia), Prossedi, Roccasecca dei Volsei Sermoneta (escluse le parti di territorio cedute al comune di Littoria, ora Latina), Sezze (escluse le parti del territorio cedute ai comuni di Pontinia e di Littoria, ora Latina), Sonnino, allora tutti della provincia di Roma ed ora di quella di Latina, sono revocate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 aprile 1961
GRONCHI
GIARDINA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 71. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-04-05;1502#art-1