Art. 3
In vigore dal 25 mag 1961
Dal 1 gennaio 1961, per i prodotti compresi nelle voci di tariffa indicate nella annessa Tabella B, firmata dal Ministro per le finanze, si applicano i dazi indicati nella stessa tabella a fianco di ciascuna voce.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-04-03;321#art-3