Art. 2

In vigore dal 11 mag 1961
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 aprile 1961 GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI - SEGNI - TAVIANI - PELLA - RUMOR - COLOMBO - MARTINELLI - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1961 Atti del Governo registro n. 136, foglio n. 88. - VILLA
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