Art. 1
In vigore dal 13 lug 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;
Visti i regi decreti-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonché il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401 e la legge 29 maggio 1949, n. 913;
Vista la domanda in data 13 luglio 1959 con la quale il Sindaco di Roma, in base a delibera consiliare n. 854 del 26 settembre 1958, approvata dal Ministero dell'interno in data 3 giugno 1959, ha chiesto l'approvazione della variante bis al piano particolareggiato n. 115 della zona compresa tra la via Portuense, via Giacomo Folchi, circonvallazione Gianicolense, la ferrovia Roma-Pisa e nuove strade di piano regolatore, approvato con decreto Presidenziale 11 aprile 1951 e del piano particolareggiato di esecuzione delle zone stralciate dal piano stesso;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare, e che a seguito della pubblicazione degli atti non sono state presentate osservazioni;
Considerato che il progetto presentato prevede essenzialmente:
1) lo spostamento della ubicazione della prevista Chiesa in zona già destinata a parco pubblico, con la creazione di una nuova piazza antistante la Chiesa stessa;
2) la destinazione dell'area su cui era prevista la Chiesa a costruzioni intensive con limitazioni di altezza e non più di metri 24 in relazione ad analoga limitazione prevista per l'isolato limitrofo, che viene leggermente rettificato nel suo allineamento;
3) l'abolizione della cordonata già progettata tra la nuova piazza di piano regolatore prevista in prossimità della suddetta Chiesa e la nuova strada di fondo valle, e la sua sostituzione con la strada ordinaria di metri 20 di sezione, essendo ciò risultato possibile dopo un più approfondito studio delle quote stradali;
4) la variazione del tracciato della nuova via di piano regolatore della sezione di metri 14 allo scopo di renderla più aderente alle reali condizioni altimetriche del terreno e il cambiamento di destinazione a villini comuni di una piccola zona residua prevista a villini signorili, considerato che, con uno spostamento della strada, viene sensibilmente ad aumentare la zona da destinare a villini signorili, racchiusa dalla strada stessa;
5) lo spostamento della nuova strada intersecante la via dell'imbrecciato in modo da migliorare l'incrocio tra le due strade, evitando, altresì, la formazione di un relitto di terreno inutilizzabile ai fini edilizi, nonché la rettifica di via dell'Imbrecciato stessa, in modo da salvare gli esistenti fabbricati, spostando il nuovo fronte stradale in maniera da interessare una striscia di terreno non edificata;
6) la modifica dei tracciati stradali in prossimità di via Vigna Iacobini, intesa principalmente ad ottenere un migliore coordinamento tra lo stato di fatto esistente e le previsioni del piano;
7) la modifica della rete stradale delle zone stralciate dall'approvazione del piano particolareggiato n. 115;
Considerato che le modifiche proposte si ritengono nel loro complesso ammissibili, in quanto intese a facilitare l'attuazione del piano e a rendere la sistemazione tecnicamente più aderente alla situazione dei luoghi;
Visto il voto n. 709 emesso dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma nella adunanza del 23 luglio 1959;
Visto il decreto interministeriale n. 16171 in data 25 febbraio 1960, con il quale è stato approvato il piano finanziario, ai sensi dell'art. 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Considerato che per l'attuazione della variante e del piano particolareggiato di che trattasi, si ritiene congruo il termine di anni cinque decorrente dalla data del presente decreto;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
Sono approvati la variante bis al piano particolareggiato n. 115 della zona compresa tra la via Portuense, via Giacomo Folchi, circonvallazione Gianicolense, la ferrovia Roma-Pisa e nuove strade di piano regolatore; approvato con decreto Presidenziale 11 aprile 1951 e il piano particolareggiato di esecuzione delle zone stralciate dal piano stesso.
Il progetto sarà vistato dal Ministro proponente la una planimetria in scala 1:5000, una planimetria in scala 1:1000, un piano parcellare in scala 1:1000, in una relazione ed in un elenco delle proprietà interessate.
Per l'attuazione della variante e del piano particolareggiato di che trattasi è fissato il termine di cinque anni a decorrere dalla data, del presente decreto.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 marzo 1961
GRONCHI
FANFANI - ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 50. - VILLA
Storico versioni
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