Art. 1

In vigore dal 7 lug 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 88/2647, emesso nell'adunanza del 9 gennaio 1961; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: "A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Chieuti, in provincia di Foggia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 marzo 1961 GRONCHI ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1961 Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 40. - VILLA
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