Art. 1
In vigore dal 8 giu 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;
Visto il decreto ministeriale n. 4943 del 6 maggio 1959, con il quale è stata autorizzata la soppressione del servizio ferroviario sulla linea Cavallermaggiore-Moretta;
Ritenuta l'opportunità di procedere al completo smantellamento della suddetta linea;
Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
È soppressa la linea ferroviaria Cavallermaggiore-Moretta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 marzo 1961
GRONCHI
FANFANI - SPATARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 169. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-03-31;373#art-1